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| Il “Made in” |
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Il “Made in”
Come previsto il governo è intervenuto nuovamente sulla disciplina del "Made in" ed in data 25 settembre u.s., con Decreto Legge n. 135, ha apportato significative modifiche alla disciplina introdotta nel mese di agosto di quest'anno. 1) In primo luogo è stato abrogato il comma 4 dell'articolo n. 17, della legge sviluppo (n. 99/09), in quanto detto comma aveva creato non poche problematiche in capo ad alcuni produttori, imponendo l'obbligo di indicare l'origine estera su quei prodotti a marchio di azienda italiana ma provenienti dall'estero. Le maggiori preoccupazioni provenivano dalle numerose aziende che avevano spostato la produzione o fasi di essa al di fuori dell'Italia. 2) In secondo luogo sono stati introdotti il comma 49-bis e 49-ter all'art. 4 della legge n. 350/03 dei quali in appresso si riportano i testi integrali. a) Comma 49-bis: "costituisce fallace indicazione l'uso del marchio, da parte del titolare o del licenziatario, con modalità tali da indurre il consumatore a ritenere che il prodotto o la merce sia di origine italiana ai sensi della normativa europea sull'origine, senza che gli stessi siano accompagnati da indicazioni precise ed evidenti sull'origine o provenienza estera o comunque sufficienti ad evitare qualsiasi fraintendimento del consumatore sull'effettiva origine del prodotto, ovvero senza essere accompagnati da attestazione, resa da parte del titolare o del licenziatario del marchio, circa le informazioni che, a sua cura, verranno rese in fase di commercializzazione sulla effettiva origine estera del prodotto. Il contravventore è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 10.000 ad euro 250.000". b) Comma 49-ter: "È sempre disposta la confisca amministrativa del prodotto o della merce di cui al comma 49-bis, salvo che le indicazioni ivi previste siano apposte, a cura e spese del titolare o del licenziatario responsabile dell'illecito, sul prodotto o sulla confezione o sui documenti di corredo per il consumatore". Dalla lettura dei predetti articoli si evince che d'ora in poi si considererà illecito, e quindi soggetto a sanzione amministrativa, un uso del marchio tale da indurre il consumatore a ritenere che il prodotto o la merce siano di origine italiana, anche in ragione dell'assenza sul prodotto di indicazioni precise ed evidenti che consentano di individuarne la reale origine estera. Si dovrà pertanto dare chiara indicazione del paese di origine riportando le informazioni sulla effettiva provenienza estera del prodotto. 3) In ultima istanza, ai sensi dell'articolo n. 16 del D.L. n. 135, è stato introdotto il concetto di prodotto realizzato interamente in Italia. Si tratta del prodotto disegnato, progettato, lavorato e confezionato sul territorio italiano. Solo in detto caso sarà possibile apporre nelle etichette indicazioni come 100% italiano o tali da indurre il consumatore a credere che la realizzazione del prodotto sia intermante avvenuta in Italia. Al di fuori delle predette fattispecie si incorre del reato previsto dall'art. 517 del codice penale (vendita di prodotti industriali con segni mendaci "Chiunque pone in vendita o mette altrimenti in circolazione opere dell'ingegno o prodotti industriali, con nomi, marchi o segni distintivi nazionali o esteri [ 2563-2574 c.c.], atti a indurre in inganno il compratore sull'origine, provenienza o qualità dell'opera o del prodotto, è punito, se il fatto non è preveduto come reato da altra disposizione di legge, con la reclusione fino a un anno o con la multa fino a ventimila euro") con le pene aumentate fino ad un terzo. Il predetto Decreto Legge tuttavia rimanda ad un Decreto Ministeriale la definizione delle norme applicative. |