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La tutela del "Made In Italy"

La normativa  in materia di “Made in Italy”  è in continua evoluzione alla ricerca di un punto di equilibrio tra fenomeni ed interessi diversi e contrapposti : il produttore che non deve subire la concorrenza sleale, la capacità concorrenziale delle imprese nazionali che devono poter ricorrere alla delocalizzazione della produzione ed il consumatore, la cui buona fede deve essere  preservata.

Così negli ultimi anni  il mondo  imprenditoriale si è trovato a fronteggiare una serie di norme statali, comunitarie ed internazionali di difficile e complessa interpretazione.

 Attuale quadro normativo

  • L’art.  4  comma 49 Legge 350  del 24/12/2003 recita  “importazione e l’esportazione a fini di commercializzazione ovvero la commercializzazione di prodotti recanti false o fallaci indicazioni di provenienza costituisce reato ed è punita ai sensi dell’articolo 517 del codice penale. Costituisce falsa indicazione la stampigliatura «made in Italy» su prodotti e merci non originari dall’Italia ai sensi della normativa europea sull’origine; costituisce fallace indicazione, anche qualora sia indicata l’origine e la provenienza estera dei prodotti o delle merci, l’uso di segni, figure, o quant’altro possa indurre il consumatore a ritenere che il prodotto o la merce sia di origine italiana. Le fattispecie sono commesse sin dalla presentazione dei prodotti o delle merci in dogana per l’immissione in consumo o in libera pratica e sino alla vendita al dettaglio. La fallace indicazione delle merci può essere sanata sul piano amministrativo con l’asportazione a cura ed a spese del contravventore dei segni o delle figure o di quant’altro induca a ritenere che si tratti di un prodotto di origine italiana. La falsa indicazione sull’origine o sulla provenienza di prodotti o merci può essere sanata sul piano amministrativo attraverso l’esatta indicazione dell’origine o l’asportazione della stampigliatura «made in Italy».

Costituisce reato dunque utilizzare la dicitura “Made in Italy” (falsa indicazione) o altre diciture e/o figure (es. Venezia, Milano,  bandiera italiana etc.) (fallace indicazione) che lascino intendere che il prodotto, fabbricato all’estero, sia italiano.

  • L’art. 4 comma  49-bis. L. 24 del 24/12/2003 n. 350 come integrato  dall’art. 16 del D.L. 25/9/2009 n. 135   recita     “ Costituisce fallace indicazione l'uso del marchio, da parte del titolare o del licenziatario, con modalità tali da indurre il consumatore a ritenere che il prodotto o la merce sia di origine italiana ai sensi della normativa europea sull'origine, senza che gli stessi siano accompagnati da indicazioni precise ed evidenti sull'origine o provenienza estera o comunque sufficienti ad evitare qualsiasi fraintendimento del consumatore sull'effettiva origine del prodotto, ovvero senza essere accompagnati da attestazione, resa da parte del titolare o del licenziatario del marchio, circa le informazioni che, a sua cura, verranno rese in fase di commercializzazione sulla effettiva origine estera del prodotto. Il contravventore è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 10.000 ad euro 250.000”. 49-ter. “E' sempre disposta la confisca amministrativa del prodotto o della merce di cui al comma 49-bis, salvo che le indicazioni ivi previste siano apposte, a cura e spese del titolare o del licenziatario responsabile dell'illecito, sul prodotto o sulla confezione o sui documenti di corredo per il consumatore.”.

   Nell’ipotesi in cui il marchio possa indurre il consumatore  a ritenere che il prodotto sia di origine italiana (perché costituito da colori o da diciture che lascino intendere che il prodotto abbia un’origine italiana), sarà opportuno accompagnare il prodotto su cui è apposto il marchio con un’“Appendice Informativa” sull’effettiva origine (es. Prodotto fabbricato in…, Prodotto fabbricato in Paesi Extra UE…, Prodotto importato da Paese extra Ue, Prodotto non fabbricato in Italia etc”.

    Ferma restando dunque la permanenza dell’illecito amministrativo si può ottenere lo svincolo delle merce previa apposizione sul prodotto dell’appendice informativa.

    Nell’ipotesi in cui non fosse possibile ricorrere all’Appendice Informativa, al momento della presentazione del prodotto in dogana il titolare del marchio potrà rilasciare una dichiarazione “Attestazione”  (utilizzando un apposito modulo) con la quale si impegna a rendere in fase di commercializzazione, le informazioni ai consumatori, sull’effettiva origine estera  del prodotto.

  • Per completare il quadro normativo, va tenuto presente l’art. 6  “contenuto mimino delle informazioni” del Codice del Consumo (D.leg. 206/2006) che prevede tra l’altro l’obbligo per i prodotti commercializzati sul territorio nazionale di indicare il nome o ragione sociale o marchio e sede di un produttore o di un importatore stabilito nella UE oltre all’obbligo di indicare il Paese di Origine del prodotto se il paese è situato fuori dall’Unione Europea.

      Sebbene ad oggi non esista l’obbligo di indicare il Paese di origine se extra UE esiste l’obbligo di indicare il nome e la sede di un produttore e di un importatore stabilito nelle UE.

      Quest’obbligo di indicazione pone gravi problemi di coordinamento con la normativa introdotta con la 350 del 2003 che vieta l’utilizzo del marchio con modalità tali da indurre il consumatore a ritenere che il prodotto sia di origine italiana.

      Se infatti sul prodotto viene indicata la sede dell’importatore   (es. Italia ) ed il prodotto sia fabbricato all’estero (es. Cina) si potrebbe incorrere nella violazione di cui all’art. 4 comma 49 bis della legge 350 perché il consumatore potrebbe essere tratto in inganno e ritenere che il prodotto sia di origine italiana costringendolo (pur non essendo ancora per il momento obbligato), a indicare il paese di fabbricazione.

Suggerimenti pratici:

  •  Non utilizzare etichette riportanti  la dicitura “prodotto in Italia” o “made in Italy”  o diciture simili su merce fabbricata all’estero perché la fattispecie è penalmente perseguibile potendo trarre in inganno il consumatore.  
  •  L’indicazione della denominazione dell’azienda italiana su un prodotto importato o l’uso di segni, figure, o quant’altro possa indurre il consumatore a ritenere che il prodotto sia di origine italiana, deve essere controbilanciata dall’apposizione (ben in evidenza)  del “MADE IN (paese terzo di produzione della merce)” o semplicemente “Prodotto importato”. Quest’ultima soluzione (dove si indica che il  prodotto è importato senza indicare il paese) non potrà essere più adottata quando entrerà in vigore una norma (comunitaria o nazionale) che obbligherà di indicare sul prodotto il paese di origine delle merci extra EU. 

   Qualora sussistano dubbi sull’attribuzione dell’origine ad un prodotto per le trasformazioni subite in Italia  o in un Paese della Comunità Europea è possibile chiedere una “Informativa Vincolante sull’Origine (IVO) agli uffici doganali competenti  ( Questo indirizzo e-mail è protetto dallo spam bot. Abilita Javascript per vederlo. , fax 06 50245216).

 
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