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“Made in” - art. 517 del codice penale

“Made in” - art. 517 del codice penale
Settembre-2009

Dal mese di agosto è entrato in vigore il Ddl Sviluppo che obbliga le aziende italiane ad apporre sull'etichetta la reale origine dei prodotti venduti, vietando quindi l'apposizione della dicitura "made in Italy" su prodotti confezionati in tutto o in parte all'estero.

Tale norma prevede inoltre l'introduzione di sanzioni notevolmente inasprite rispetto al passato.
Invero il trasgressore del suddetto precetto commetterebbe il reato di "vendita di prodotti industriali con segni mendaci" previsto dall'articolo 517 del codice penale e verrebbe condannato alla detenzione fino a due anni ed al pagamento della multa fino a 20 mila Euro.

Tali novità sembrano essere in contrasto con il recente orientamento giurisprudenziale della Cassazione, la quale ha valorizzato il ruolo e la centralità dell'imprenditore che farebbe da motore e garante del processo produttivo e della qualità del prodotto finale anche quando questo è realizzato all'estero, tralasciando pertanto l'importanza del luogo di realizzazione del prodotto.

A fronte di ciò i produttori si sono divisi in due schieramenti contrapposti.
Da un lato chi produce in Italia, esulta e dichiara che finalmente qualche cosa è stato fatto per la tutela del made in Italy "vero".

Dall'altra le aziende che seppur italiane producono o confezionano all'estero e non vedono di buon occhio l'introduzione di tali novità.
Tra queste c'è chi sostiene che la legge contrasterebbe con l'ordinamento comunitario e sarebbe incostituzionale in quanto l'imprenditore italiano si troverebbe in una posizione di svantaggio rispetto ad esempio al concorrente francese che non avrebbe gli stessi vincoli.

Circa le tempistiche relative all'applicazione della nuova normativa, le dogane hanno fatto sapere che non è stata e non sarà applicata alle merci:
- consegnate dal trasportatore prima del 15 agosto;
- prodotte prima di questa data;
- sulle quali sia stato apposto il marchio di un'azienda italiana prima del 15 agosto.
I prodotti presentati allo sdoganamento successivamente al 15 agosto dovranno essere corredati di un'autocertificazione che attesti le suddette circostanze. La documentazione prodotta sarà ovviamente oggetto di controlli di veridicità.

 
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