
La Corte di Giustizia Europea, esprimendosi sulla controversia che ormai da molti anni contrappone il Sig. Elio Fiorucci all’azienda giapponese...
Quotidianamente, il fenomeno della contraffazione registra i duri colpi portati dalle autorità di polizia, in...
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Nome di persona come marchio
Come è noto l'articolo 8 n. 3 del Codice della Proprietà Industriale, nel riferirsi ai nomi di persona, statuisce che: "se notori, possono essere registrati come marchio solo dall'avente diritto, o con il consenso di questi, o dei soggetti di cui al comma 1: i nomi di persona, i segni usati in campo artistico, letterario, scientifico, politico o sportivo, le denominazioni e sigle di manifestazioni e quelli di enti ed associazioni non aventi finalità economiche, nonché gli emblemi caratteristici di questi". Sull'interpretazione di detta norma, si è decisa una importante battaglia giudiziale che ha visto coinvolti rispettivamente il Sig. Elio Fiorucci e la multinazionale giapponese Edwin Co. Ltd alla quale lo stesso Fiorucci ha ceduto negli anni 90 i marchi "Fiorucci". La controversia è sorta quando il Sig. Fiorucci si è opposto alla registrazione del marchio comunitario "Elio Fiorucci" depositato dalla predetta multinazionale. La commissione di ricorso ha fondato la propria decisione sulla scorta di un'interpretazione restrittiva della parola "notorietà" presente nella norma italiana. Successivamente il Sig. Fiorucci ha impugnato tale decisione di fronte al Tribunale di primo grado della Comunità Europea, con esiti positivi. 1) la norma italiana non effettua alcuna distinzione circa i settori nei quali la notorietà è stata acquisita; |