In primo piano

Tutela del nome come “marchio”
Settembre-2011

La Corte di Giustizia Europea, esprimendosi sulla controversia che ormai da molti anni contrappone il Sig. Elio Fiorucci all’azienda giapponese...

Leggi tutto...

Quando contraffazione è sinonimo di tossicità e pericolo per la salute
Marzo-2011

Quotidianamente, il fenomeno della contraffazione registra i duri colpi portati dalle autorità di polizia, in...

Leggi tutto...

Nome di persona come marchio

Nome di persona come marchio
Luglio-2009

Come è noto l'articolo 8 n. 3 del Codice della Proprietà Industriale, nel riferirsi ai nomi di persona, statuisce che: "se notori, possono essere registrati come marchio solo dall'avente diritto, o con il consenso di questi, o dei soggetti di cui al comma 1: i nomi di persona, i segni usati in campo artistico, letterario, scientifico, politico o sportivo, le denominazioni e sigle di manifestazioni e quelli di enti ed associazioni non aventi finalità economiche, nonché gli emblemi caratteristici di questi".

Sull'interpretazione di detta norma, si è decisa una importante battaglia giudiziale che ha visto coinvolti rispettivamente il Sig. Elio Fiorucci e la multinazionale giapponese Edwin Co. Ltd alla quale lo stesso Fiorucci ha ceduto negli anni 90 i marchi "Fiorucci".

La controversia è sorta quando il Sig. Fiorucci si è opposto alla registrazione del marchio comunitario "Elio Fiorucci" depositato dalla predetta multinazionale.
L'UAMI in prima istanza aveva accolto la richiesta del Sig. Fiorucci, salvo poi attraverso la commissione di ricorso adita dalla multinazionale giapponese, ribaltare la decisione.

La commissione di ricorso ha fondato la propria decisione sulla scorta di un'interpretazione restrittiva della parola "notorietà" presente nella norma italiana.
Secondo tale posizione, per notorietà si doveva intendere quella acquisita unicamente in campo extracommerciale.
In tal modo la norma avrebbe avuto lo scopo di evitare che il nome di una persona divenuto celebre in ambito non commerciale, come ad esempio quello sportivo o dello spettacolo, venisse utilizzato indebitamente.

Successivamente il Sig. Fiorucci ha impugnato tale decisione di fronte al Tribunale di primo grado della Comunità Europea, con esiti positivi.
Invero il Tribunale ha accolto le richieste del Sig. Fiorucci e con sentenza del 14 maggio 2009, ha annullato la decisione della prima commissione di ricorso decidendo sulla base delle seguenti considerazioni:

1) la norma italiana non effettua alcuna distinzione circa i settori nei quali la notorietà è stata acquisita;
2) la condizione necessaria per la quale tale norma deve essere applicata è la sola notorietà del nome della persona e non anche la registrazione o l'utilizzato come marchio di fatto del nome;
3) ai sensi del regolamento comunitario n. 40/94 il marchio comunitario è nullo se la sua utilizzazione può essere vietata in virtù di un altro diritto anteriore, in particolare del diritto al nome.

 
mappa del sito - xml map