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Nuovi obblighi pubblicitari per le societa' di capitali

Nuovi obblighi pubblicitari per le societa' di capitali
Ottobre-2009 | Avv. Miranda Ferraro

"Internet e dintorni" sono sempre più spesso nel mirino del legislatore, e le disposizioni di legge sono sempre più numerose.
Sono infatti in vigore da fine luglio nuovi obblighi pubblicitari per le società di capitali,  rispetto agli adempimenti già in vigore relativamente alle informazioni oggetto di pubblicità negli atti e nella corrispondenza delle società (sia di persone che di capitali) art.2250 c.c. ossia:
Per tutte le tipologie di società

- la sede della società, il numero di iscrizione e l'ufficio del registro delle imprese ove è iscritta

- lo stato di liquidazione della società a seguito dello scioglimento

Per le sole società di capitali
- il capitale effettivamente versato e quale risulta esistente dall'ultimo bilancio

Per le sole S.p.a e le s.r.l.
- lo stato di società con unico socio

Pertanto la novità più significativa introdotta con le modifiche apportate dall'art.42 all'art. 2250 c.c. riguarda l'obbligo per le società di capitali  che dispongono di uno spazio web di pubblicare tali informazioni anche nel proprio sito web.
Tra le novità introdotte anche il regime sanzionatorio per i soggetti che omettano di eseguire denunce, comunicazioni o depositi presso il registro delle imprese, ovvero omettano di fornire negli atti, nella corrispondenza e nella rete telematica le informazioni prescritte.
Tali omissioni saranno punite con una sanzione amministrativa pecuniaria da 206 euro a 2.065 euro.

Ultima novità introdotta prevede - sempre per le sole società di capitale -  la facoltà di  pubblicare gli atti per i quali è prevista l'iscrizione o il deposito in apposita sezione del registro delle imprese, anche in altra lingua ufficiale delle Comunità europee con traduzione giurata di un esperto. In caso di discordanza con gli atti pubblicati in lingua italiana, quelli pubblicati in altra lingua non possono essere opposti ai terzi, ma questi possono avvalersene, salvo che la società dimostri che essi erano a conoscenza della loro versione in lingua italiana.

 
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