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Riforma del Codice di Procedura Civile

Il 4 luglio 2009 è entrato in vigore il nuovo processo civile.

La legge di riforma, la n. 69/09 ha introdotto una lunga serie di disposizioni innovative finalizzate prevalentemente ad una forte riduzione della durata dei processi.

Per quanto qui può interessare le novità introdotte più rilevanti sono le seguenti.

Appello - Prove: salvo specifiche eccezioni, non possono essere prodotti nuovi documenti e non sono ammessi nuovi mezzi di prova (art. 345 c.p.c.);

Calendario processo: il calendario del processo è fissato dal giudice quando provvede sulle richieste istruttorie e indica le udienze e gli incombenti che verranno espletati (art. 81-bis disp. att. c.p.c.);

Cassazione - Filtro: è stata costituita una nuova sezione denominata "filtro" che effettuerà l'esame preliminare di ammissibilità dei ricorsi sulla base di due motivi di inammissibilità (art. 360-bis c.p.c.) : 1) quando il provvedimento impugnato ha deciso le questioni di diritto in modo conforme alla giurisprudenza della corte e l'esame dei motivi non offre elementi per confermare o mutare l'orientamento della stessa; 2) quando è manifestamente infondata la censura relativa alla violazione dei principi regolatori del giusto processo;

Competenza: le questioni preliminari di competenza devono essere eccepite nella comparsa di risposta;


Consulente tecnico: l'ordinanza di nomina del consulente e di fissazione dell'udienza in cui il consulente deve comparire per l'assunzione dell'incarico deve contenere anche la formulazione dei quesiti ai quali il consulente deve rispondere;

Impugnazioni: il termine "lungo" per impugnare la sentenza (appello, ricorso per cassazione e revocazione) passa da 12 mesi a 6 mesi (artt. 353 e 354 c.p.c.).

Lite temeraria: quando pronuncia sulle spese, il giudice può condannare il soccombente al pagamento, a favore della controparte, di una somma equitativamente determinata;

Notifiche: 1) se l'atto da notificare è informatico e il destinatario non possiede la posta elettronica certificata, l'ufficiale giudiziario deve       consegnare copia su carta (art. 137 c.p.c.);
2) se il procuratore è costituito per più parti è sufficiente la consegna di una sola copia della sentenza;

Procedimenti cautelari: non è possibile fare opposizione alla condanna alle spese pronunciata dal giudice in fase cautelate;

Prova testimoniale: 1) il giudice su accordo delle parti può assumere testimonianze scritte sulla base di un modello di testimonianza predisposto dalla parte che ne fa richiesta (art. 257-bis c.p.c.);
2) in caso di seconda mancata comparizione senza giustificato motivo il giudice dispone l'accompagnamento del testimone e lo condanna a una pena pecuniaria tra € 200,00 e 1000,00 (art. 255 c.p.c.);

Semplificazione decisioni varie: le decisioni devono essere adottate con ordinanza e dunque motivate in forma più sintetica;

Sentenza - contenuto: deve contenere la concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione (art. 132 c.p.c.);

Sentenza - pubblicità: la sentenza può essere divulgata anche in radio, tv e siti internet (art. 120 c.p.c.).

 
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