
La Corte di Giustizia Europea, esprimendosi sulla controversia che ormai da molti anni contrappone il Sig. Elio Fiorucci all’azienda giapponese...
Quotidianamente, il fenomeno della contraffazione registra i duri colpi portati dalle autorità di polizia, in...
| Riforma del Codice di Procedura Civile |
|
Il 4 luglio 2009 è entrato in vigore il nuovo processo civile. Per quanto qui può interessare le novità introdotte più rilevanti sono le seguenti. Appello - Prove: salvo specifiche eccezioni, non possono essere prodotti nuovi documenti e non sono ammessi nuovi mezzi di prova (art. 345 c.p.c.); Calendario processo: il calendario del processo è fissato dal giudice quando provvede sulle richieste istruttorie e indica le udienze e gli incombenti che verranno espletati (art. 81-bis disp. att. c.p.c.); Cassazione - Filtro: è stata costituita una nuova sezione denominata "filtro" che effettuerà l'esame preliminare di ammissibilità dei ricorsi sulla base di due motivi di inammissibilità (art. 360-bis c.p.c.) : 1) quando il provvedimento impugnato ha deciso le questioni di diritto in modo conforme alla giurisprudenza della corte e l'esame dei motivi non offre elementi per confermare o mutare l'orientamento della stessa; 2) quando è manifestamente infondata la censura relativa alla violazione dei principi regolatori del giusto processo; Competenza: le questioni preliminari di competenza devono essere eccepite nella comparsa di risposta; Impugnazioni: il termine "lungo" per impugnare la sentenza (appello, ricorso per cassazione e revocazione) passa da 12 mesi a 6 mesi (artt. 353 e 354 c.p.c.). Lite temeraria: quando pronuncia sulle spese, il giudice può condannare il soccombente al pagamento, a favore della controparte, di una somma equitativamente determinata; Notifiche: 1) se l'atto da notificare è informatico e il destinatario non possiede la posta elettronica certificata, l'ufficiale giudiziario deve consegnare copia su carta (art. 137 c.p.c.); Procedimenti cautelari: non è possibile fare opposizione alla condanna alle spese pronunciata dal giudice in fase cautelate; Prova testimoniale: 1) il giudice su accordo delle parti può assumere testimonianze scritte sulla base di un modello di testimonianza predisposto dalla parte che ne fa richiesta (art. 257-bis c.p.c.); Semplificazione decisioni varie: le decisioni devono essere adottate con ordinanza e dunque motivate in forma più sintetica; Sentenza - contenuto: deve contenere la concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione (art. 132 c.p.c.); Sentenza - pubblicità: la sentenza può essere divulgata anche in radio, tv e siti internet (art. 120 c.p.c.). |