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Tutela del nome come “marchio”

La Corte di Giustizia Europea, esprimendosi sulla controversia che ormai da molti anni contrappone il Sig. Elio Fiorucci all’azienda giapponese Edwin Co., in merito alla titolarità del marchio “Elio Fiorucci”, ha affrontato la tematica della tutela del diritto al nome.

La società Edwin Co., nel lontano 1990 aveva acquistato il patrimonio creativo della società del sig. Elio Fiorucci compresi tutti i marchi che presentavano l’elemento “Fiorucci”.

Nel 1999 la Edwin Co aveva poi depositato il marchio comunitario “Elio Fiorucci” la cui registrazione era stata contestata dallo stesso Elio Fiorucci sostenendo quest’ultimo di esser titolare di un nome che in Italia era divenuto notorio. Ne conseguiva che la registrazione avrebbe potuto effettuarla lo stesso titolare del nome o chiunque altro ma con il consenso di questi.

Ne era nato così un contenzioso giudiziario che, con la sentenza della Corte UE, sembra volto al termine.

La sentenza, dando ragione al Sig. Elio Fiorucci, ha statuito che il titolare di un patronimico notorio, indipendentemente dal settore nel quale viene utilizzato ed anche se il nome è stato registrato o utilizzato come marchio, ha il diritto di opporsi all’uso di tale nome come marchio in caso di mancato consenso alla registrazione e ciò in quanto non soltanto si vuole tutelare il nome quale attributo della personalità ma anche per proteggerlo nei suoi aspetti economici.

 
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