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Tutela per il dominio “.EU”

Una recente decisione della Corte di giustizia europea, relativa alla causa n. C-569/2008,  ha rinforzato la forma di tutela contro le frodi dei domini “.EU”.

In particolare è stato affermato che, per provare l’acquisizione  fraudolenta di un dominio “.EU”, la malafede può essere provata anche attraverso l’individuazione di circostanze differenti da quelle espressamente previste dalla normativa (art. 21 n. 3 del Regolamento CE n. 874 del 2004), in virtù del fatto che l’elenco riportato nella norma non deve essere considerato necessariamente tassativo.
Inoltre nell’ipotesi in cui a monte di un dominio “.EU” vi sia la registrazione di un marchio (che ne giustificherebbe quindi l’acquisizione del dominio), la malafede da parte di chi si è appropriato in modo fraudolento di detto dominio non sarebbe comunque esclusa. Sarà poi compito della magistratura indagare sulle ragioni che hanno spinto al deposito del marchio e l’uso che di questo è stato fatto, se reale e corretto o meno.

Art. 21, n.3 Regolamento CE n. 874 del 2004
“La malafede ai sensi del paragrafo 1, lettera b), può essere dimostrata ove:

a) le circostanze indichino che il nome di dominio sia stato registrato o acquisito principalmente al fine di venderlo, noleggiarlo o comunque trasferirlo al titolare di un nome oggetto di un diritto riconosciuto o stabilito dal diritto nazionale o comunitario oppure a un ente pubblico; oppure

b) il nome di dominio sia stato registrato al fine di impedire al titolare di un nome oggetto di un diritto riconosciuto o stabilito dal diritto nazionale o comunitario oppure a un ente pubblico di utilizzare tale nome in un nome di dominio corrispondente, sempre che:
i) sia possibile dimostrare tale condotta da parte del registrante;oppure
ii) il nome di dominio non sia stato utilizzato in modo pertinente per almeno due anni dalla data di registrazione; oppure
iii) nelle circostanze in cui, al momento dell'avvio della procedura di risoluzione extragiudiziale della controversia,
il titolare di un nome di dominio oggetto di un diritto riconosciuto o stabilito dal diritto nazionale e/o comunitario oppure il titolare di un nome di dominio di un ente pubblico abbia dichiarato l'intenzione di utilizzare il nome di dominio in modo pertinente, ma non lo faccia entro sei mesi dal giorno dell'avvio della procedura di risoluzione extragiudiziale della controversia;

c) il nome di dominio sia stato registrato principalmente al fine di nuocere all'attività professionale di un concorrente; oppure

d) il nome di dominio sia stato utilizzato intenzionalmente per attirare utenti Internet, per profitto commerciale, verso il sito Internet o un altro spazio online del titolare di un nome di dominio, ingenerando la probabilità di confusione con un nome oggetto di un diritto riconosciuto o stabilito dal diritto nazionale e/o comunitario oppure con il nome di un ente pubblico, circa la fonte, la sponsorizzazione, l'affiliazione o l'approvazione del sito Internet o dello spazio online oppure di un prodotto o servizio offerto sul sito Internet o sullo spazio online del titolare di un nome di dominio; oppure

e) il nome di dominio registrato sia un nome proprio per il quale non esista alcun collegamento dimostrabile tra il titolare del nome di dominio e il nome di dominio registrato.”

 
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