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| Marchio comunitario |
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l marchio Comunitario, istituito con il Regolamento n. 40/94 del Consiglio CE, è un marchio unico valido sull'intero territorio dell'Unione Europea (Austria, Belgio, Danimarca, Finlandia, Francia, Germania, Gran Bretagna, Grecia, Irlanda, Italia, Lussemburgo, Paesi Bassi, Portogallo, Spagna, Svezia, Repubblica Ceca, Estonia, Lettonia, Lituania, Cipro, Ungheria, Malta, Polonia, Slovenia, Slovacchia), nel senso che potrà essere registrato, trasferito, rinunciato, dichiarato nullo o decaduto e il suo uso potrà essere vietato soltanto per la totalità della Comunità. Legittimati alla registrazione di un marchio comunitario sono le persone fisiche o giuridiche aventi la cittadinanza, il domicilio, la sede o una stabile organizzazione in uno degli Stati aderenti alla Convenzione di Parigi o all’Accordo che istituisce l’organizzazione mondiale del commercio (GATT). La domanda di registrazione del marchio comunitario può essere presentata, presso l'Ufficio per l’Armonizzazione del Mercato Interno (UAMI) con sede ad Alicante (Spagna), oppure presso l’Ufficio centrale della proprietà industriale che la dovrà inoltrare all’UAMI e potrà essere presentata in una delle lingue ufficiali ossia inglese, francese, tedesco, spagnolo o italiano. L’Ufficio verifica la sussistenza dei requisiti formali e provvede ad effettuare una ricerca di novità tra i marchi comunitari, mentre ogni stato ad eccezione di Francia, Germania ed Italia procede ad effettuare una ricerca di anteriorità nei propri registri. A partire dal 2008 la ricerca sarà facoltativa. Successivamente la domanda di marchio viene pubblicata e, entro 3 mesi dalla pubblicazione, chi ritiene di avere diritti su quel marchio o ritiene che la sua registrazione minaccia i suoi precedenti diritti, può presentare opposizione. II marchio comunitario conferisce al suo titolare il diritto esclusivo di utilizzarlo su tutto il territorio della Comunità Europea per 10 anni, rinnovabili indefinitamente. Il richiedente o titolare di marchio comunitario che sia già titolare di un marchio nazionale anteriore identico per prodotti e servizi identici, può rivendicarne la preesistenza. Ciò gli consente di conservare i propri diritti anteriori anche in caso di rinuncia al marchio nazionale o di mancato rinnovo. Il marchio comunitario può essere mantenuto in tutti i paesi dell'Unione europea facendone un uso serio ed effettivo anche in un solo Stato membro. |