In primo piano

Tutela del nome come “marchio”
Settembre-2011

La Corte di Giustizia Europea, esprimendosi sulla controversia che ormai da molti anni contrappone il Sig. Elio Fiorucci all’azienda giapponese...

Leggi tutto...

Quando contraffazione è sinonimo di tossicità e pericolo per la salute
Marzo-2011

Quotidianamente, il fenomeno della contraffazione registra i duri colpi portati dalle autorità di polizia, in...

Leggi tutto...

Modelli (durata 25 anni dal deposito)

REGOLE PER I MODELLI ITALIANI (durata 25 anni dal deposito)

Nell'ambito del processo di armonizzazione della legge interna alle direttive CEE, il Dlg. 02.02.2001 N° 95 innovando rispetto al R.D. 25.08.1940 n.1411 ha dato nuova configurazione alla protezione dei Disegni e Modelli in Italia.

REQUISITI
In particolare possono costituire oggetto di registrazione i disegni e modelli che
a) siano nuovi; e
b) abbiano carattere individuale.
La legge precisa che per disegno o modello si intende l'aspetto dell'intero prodotto quale risulta dalle caratteristiche delle linee dei contorni, dei colori, della forma, della struttura superficiale e, - aggiungiamo noi - quanto identifica l'aspetto estetico del prodotto.
E' nuovo quindi ogni disegno o modello se nessun disegno o modello identico è stato divulgato anteriormente alla presentazione della domanda di registrazione ed ha carattere individuale se l'impressione che suscita nello stesso da altri disegni o modelli divulgati prima della data di presentazione per la registrazione o prima dell'eventuale data di priorità.

DIVULGAZIONE
Non costituisce divulgazione il disegno o modello rivelato ad un terzo sotto vincolo esplicito o implicito di riservatezza e ugualmente, non costituisce divulgazione il disegno o modello divulgato dall'Autore o da terzi in virtù di informazioni o di atti compiuti dall'Autore nei 12 mesi precedenti la data di presentazione della domanda di registrazione o, sempre nel periodo di 12 mesi, se la divulgazione risulta direttamente o indirettamente da un abuso commesso nei confronti dell'Autore o del suo avente causa.

DURATA
Massima per 25 anni dal deposito dietro pagamento di idonea tassa quinquennale.
Con una sola domanda può essere chiesta la registrazione per non più di 100 disegni e modelli purché destinati ad essere attuati o incorporati nella medesima classe della classificazione secondo l'Accordo di Locarno del 08.10.1968.
Una particolare attenzione è riservata dalla legge ai cosiddetti "componenti" per i quali, l'applicazione delle disposizioni è per il momento sospesa in attesa delle modifiche della commissione CEE all'Art.18 della diretta ispiratrice.
Norme transitorie regolano i brevetti per disegni o modelli in attesa di registrazione o già registrati, ma non ancora scaduti.

DOCUMENTI RICHIESTI PER IL DEPOSITO DI DOMANDE IN ITALIA

PROCURA ( scarica il file in formato pdf )
Può essere presentata firmata semplicemente dal titolare o in caso di ditta, dal legale rappresentante entro 60gg. dalla data di deposito). Deve essere indicato indirizzo, codice fiscale o partita IVA in caso di qualifica del firmatario in seno alla società.

TESTO DELLA DESCRIZIONE
Molto breve, non obbligatorio.

3 SERIE DI DISEGNI O FOTOGRAFIE

DOCUMENTO DI PRIORITA' (Per titolari esteri)
Se la Priorità è rivendicata, la copia autentica della domanda di base, debitamente tradotta, deve essere depositata entro 6 mesi.

CESSIONE DEI DIRITTI DI PROPRIETA' (Per titolari esteri) ( scarica il file in formato pdf )
Debitamente legalizzati - vedi alla voce Brevetti.

 
mappa del sito - xml map