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Riforma del Codice di Procedura Civile
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Diritto d'autore

Il diritto d’autore riguarda la tutela delle opere dell’ingegno di carattere creativo, che appartengano alla letteratura, alla musica, alle arti figurative, all’architettura, al teatro, al cinema. Sono altresì comprese fra le opere letterarie "i programmi per elaboratore".

Il Diritto d’Autore viene acquisito dall’autore fin dall’origine per il fatto stesso di aver creato un’opera e per tale acquisizione non sono necessari particolari adempimenti per usufruire di tale diritto.

Il diritto d’autore consiste in una serie di diritti esclusivi di utilizzazione economica e di diritti morali a tutela della personalità dell'autore. L’autore ha il diritto esclusivo di pubblicare l’opera e di utilizzarla economicamente in ogni forma e modo, nei limiti della legge.

L’autore, anche dopo la cessione dei diritti di sfruttamento, può rivendicare la paternità dell’opera e può opporsi a qualsiasi deformazione, o modificazione che possa essere di pregiudizio del suo onore.

Il Diritto d'Autore, con riferimento specifico al contenuto patrimoniale, ha una durata limitata nel tempo che decorre dal momento della creazione fino a 70 anni dalla morte dell'autore e trascorso tale periodo l’opera cade in pubblico dominio.

 
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