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Il marchio internazionale è disciplinato da due Accordi Internazionali (L’Accordo e il Protocollo di Madrid). Questi accordi mirano a semplificare l'iter amministrativo per l'estensione della protezione dei marchi ai paesi appartenenti al sistema. Con un'unica domanda al titolare viene conferita per i paesi designati la stessa protezione che avrebbe ottenuto se avesse depositato separatamente il marchio in ognuno degli uffici nazionali. Ogni paese designato continua tuttavia ad esaminare i segni secondo le proprie leggi, il che significa che il marchio non è ammesso automaticamente alla protezione ma è sottoposto ad un esame completo in ciascuno dei paesi designati.
Il costo connesso al deposito internazionale del marchio è di regola meno elevato dell'insieme delle tasse nazionali che si dovrebbero pagare nel caso di singoli depositi nazionali negli stessi paesi e per questo si suggerisce di procedere in tal senso.
Inoltre una registrazione internazionale può essere successivamente estesa ad altro o ad altri paesi membri dell'Accordo e/o del Protocollo di Madrid il che è molto comodo in caso di future estensioni territoriali.
La domanda di marchio internazionale deve essere basata su di un marchio nazionale registrato “marchio di base” che deve essere identico al marchio internazionale e non può rivendicare più classi di prodotti e/o servizi di quelli protetti dal marchio di base. La dipendenza del marchio internazionale dalla registrazione nel paese d’origine dura cinque anni durante i quali se viene meno detto marchio di base, verrà meno anche il marchio internazionale (cosiddetto attacco centrale).
Dal 1º ottobre 2004 che la CE ha aderito al Protocollo di Madrid Il marchio di base può essere costituito anche da un marchio comunitario. Quindi una domanda di marchio comunitario o un marchio comunitario registrato possono essere utilizzati come base per una domanda internazionale. E’ possibile inoltre designare la Comunità europea in una domanda internazionale.
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