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Riforma del Codice di Procedura Civile
Giugno-2010

Il 4 luglio 2009 è entrato in vigore il nuovo processo civile.

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Funzione e scopo

Chiunque intenda essere presente su Internet deve munirsi di un indirizzo IP ovvero un codice univoco che è idoneo ad identificare un solo nome a dominio e che ne permette la reperibilità nella rete internet. Quando viene richiesta da un utente la connessione ad un sito tramite la digitazione del nome, alcune macchine chiamate Domain Name Server convertono il nome del dominio in indirizzo IP agevolando così la ricerca sulla rete.
Il nome a dominio ha dunque lo scopo di facilitare il raggiungimento del sito, senza dover far riferimento al suo l'indirizzo IP, di solito difficile da ricordare.

Il nome a dominio oltre a questa funzione (accesso al sito) svolge anche la funzione propria dei segni distintivi ovvero quella di attirare l’attenzione degli utenti e di invogliarli ad entrare nel proprio sito. Questa funzione “distintiva” è svolta dalla parte centrale del nome a dominio.
La normativa italiana precedente all’entrata in vigore del Codice di Proprietà Industriale non conteneva una specifica disciplina dei nomi a dominio anche se la tendenza prevalente dei tribunali italiani era comunque quella di applicare la legge Marchi o la disciplina sulla concorrenza sleale.

Il Codice di Proprietà Industriale contiene alcune norme che regolano i rapporti tra i marchi registrati e i nomi a dominio equiparando questi ultimi alla ditta, alla denominazione sociale/ragione sociale e all’insegna.

 
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