L’Italia ha aderito alla Convenzione per il Brevetto Europeo e quindi è possibile con un unico deposito proteggersi in:
ALBANIA | ESTONIA | ITALIA | NORVEGIA | SLOVENIA |
AUSTRIA | FINLANDIA | LETTONIA | OLANDA | SPAGNA |
BELGIO | FRANCIA | LIECHTENSTEIN | POLONIA | SVEZIA |
BOSNIA-ERZEGOVINA | GERMANIA | LITUANIA | PORTOGALLO | SVIZZERA |
BULGARIA | GRAN BRETAGNA | LUSSEMBURGO | REP. CECA | TURCHIA |
CIPRO | GRECIA | MACEDONIA | ROMANIA | UNGHERIA |
CROAZIA | IRLANDA | MALTA | SERBIA | |
DANIMARCA | ISLANDA | MONACO | SLOVACCHIA |
Cos’è un brevetto europeo
Il brevetto europeo è un brevetto per invenzione industriale o modello di utilità che si ottiene a seguito di una procedura unificata di deposito, esame e concessione. I brevetti europei conferiscono al titolare, negli Stati membri designati, una volta conclusa la procedura di convalida nazionale, gli stessi diritti che deriverebbero da un brevetto nazionale registrato negli stessi Stati.
Come si ottiene un brevetto europeo
La domanda di brevetto può essere presentata immediatamente o entro 1 anno dal deposito di un precedente identico brevetto nazionale (c.d. priorità).
Il deposito della domanda di brevetto può essere fatto presso una delle sedi dell’Ufficio Europeo dei Brevetti a Monaco, o presso l’Ufficio Brevetti nazionale di uno stato aderente alla Convenzione Europea.
La procedura per ottenere un brevetto europeo comprende due fasi:
1) fase di deposito della domanda
La domanda una volta depositata viene pubblicata entro 18 mesi dal deposito, o dalla data di priorità, se rivendicata. Dalla pubblicazione è possibile avviare la protezione provvisoria in ciascuno stato. Gli effetti della protezione provvisoria decorrono dalla data di deposito delle traduzioni delle rivendicazioni in ciascun paese in cui si desidera avere questa protezione.
2) fase di registrazione
Per poter procedere al rilascio, il richiedente deve:
- depositare una richiesta di esame, pagando la relativa tassa,
- designare i paesi in cui avrà intenzione, al momento del rilascio, di tutelare la propria invenzione, pagando la relativa tassa di designazione
L’EPO quindi effettua l’esame di merito, provvedendo alla verifica dei requisiti di brevettabilità (novità, originalità ed applicabilità industriale), che si concretizza in uno o più rilievi emessi sotto forma di “comunicati di esame” a cui il richiedente deve accettare o replicare.
Se l’esame di merito viene superato, l’Ufficio emette l’”intenzione di rilascio”, con cui chiede al richiedente di depositare la traduzione delle rivendicazioni nelle altre due lingue ufficiali e di pagare la “tassa di rilascio”.
Espletati questi oneri, il brevetto viene concesso e rilasciato il relativo attestato.
Se il brevetto viene concesso, il richiedente può iniziare le procedure di convalida in tutti gli Stati da lui designati o solo in alcuni di essi.
Entro tre mesi dalla concessione si dovrà provvedere al deposito della traduzione (conforme all’originale) del brevetto se la lingua del brevetto non è una lingua ufficiale dello Stato designato, pena l’invalidità del brevetto in quello Stato.
Validità del Brevetto
La validità del brevetto europeo è di 20 anni a partire dalla data di deposito della domanda europea.
Opposizione ad un Brevetto
Entro nove mesi dalla data della concessione, un terzo può depositare un’opposizione contro un brevetto europeo, che viene esaminata da un’apposita Divisione dell’Ufficio Europeo dei Brevetti, la cui decisione ha effetto in tutti gli Stati designati.